Disoccupazione: per i neopapà diritto a NASpI e divieto di licenziamento

Cosa accade al padre lavoratore che si dimette volontariamente quando ha usufruito del congedo obbligatorio di paternità?

Ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi?

La circolare Inps numero 32 del 20/03/2023 fornisce istruzioni in materia di accesso alla disoccupazione NASPI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità.

In cosa consiste il congedo di paternità?

Il D.lgs n. 151 del 2001, in particolare gli articoli 27 bis (congedo di paternità obbligatorio) e art. 28 (congedo di paternità alternativo), ha previsto la possibilità che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi 

Dimissioni volontarie lavoratore padre

Il divieto di licenziamento è stato esteso quindi anche al padre (decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022) per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa ed assistenza ai bambini da parte dei genitori. Perciò il divieto di licenziamento vige per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Prima delle modifiche apportate agli art. 54 e 55 del Testo Unico dal Dlgs. n. 105 del 2022, l’accesso alla disoccupazione Naspi in caso di dimissioni, nel periodo in cui vi è il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età, era riservata oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre, ma nella sola ipotesi di fruizione del congedo alternativo, per “i casi di morte o grave infermità della madre, o abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre“

Grazie alle modifiche introdotte, è ora possibile per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, in caso di dimissioni, intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, di accedere alla NASPI (fermo restando gli altri requisiti previsti dalla legge).

Il diritto alla naspi è retroattivo dal 13/08/2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo del 30/06/2022 n. 105.

Cosa fare se la domanda Naspi è stata respinta?

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo tutelato e respinte, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS di competenza